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“Docenti e Ata, eccovi 11 possibili ricorsi contro la legge 107”

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1. Sei un insegnante precario di scuola dell’Infanzia inserito nelle ‘GAE’ ma non sei stato assunto? Sai che i posti sono pochissimi perché non puoi fruire dell’organico potenziato come invece possono tutti i docenti precari delle scuole di ogni ordine e grado? Fai ricorso.

2. Sei abilitato per la scuola Primaria e ti usano nella scuola dell’Infanzia? Sei abilitato in filosofia e ti hanno mandato in un istituto comprensivo? Sei abilitato in storia dell’arte e ti hanno mandato in un istituto professionale? Ed intendono farti fare così l’anno di prova per la conferma dell’assunzione? Fai ricorso. Chiedi i danni per demansionamento. Pretendi una collocazione professionale adeguata e sicura per il tuo anno di prova.
3. Nell’organico ‘funzionale’ sei parcheggiato a non far nulla? O ti usano solo come ‘tappabuchi’ per le supplenze? Fagli causa per mobbing.
4. Sei soprannumerario da anni, ma da ora non avrai più la possibilità di rientrare sulla sede di titolarità come previsto prima della L. 107 quando risultasti perdente posto? Fai ricorso.
5. Sei stato assunto con le fasi ‘B’ e ‘C’ e per questo non hai potuto chiedere la titolarità in una scuola come invece hanno potuto fare gli assunti delle fasi ‘zero’ ed ‘A’? Fai ricorso per disparità di trattamento.
6. Sei stato assunto in qualità di docente 1, 5, 10, 20 o 30 anni fa, ma per una contrazione d’organico risulti perdente posto? Fra poco dovrai fare domanda di trasferimento o assegnazione provvisoria, ma non potrai più chiedere una o più scuole definite, perché verrai spedito comunque in un ‘ambito territoriale’, dovendo pellegrinare fra i dirigenti di una rete di scuole relativa ad un territorio di 300.000 abitanti per pietire un (incerto) incarico triennale? Lo sai che dovrai fare persino una domanda ‘al buio’, visto che gli ambiti verranno probabilmente definiti dopo i termini per i trasferimenti? Lo sai che queste norme punitive, in tutto il pubblico impiego, sono previste solo per gli insegnanti e non per gli altri lavoratori? Fai ricorso per disparità di trattamento.
7. Sei un insegnante precario di scuola dell’Infanzia, della Primaria, della Secondaria di Primo o Secondo Grado con 36 mesi, ma non sei stato assunto solo perché non sei nelle ‘GAE’ (mentre al posto tuo hanno assunto colleghi con 15 punti)? Sai che ti dovrebbero garantire l’assunzione ed un risarcimento? Fai ricorso.
8. Sei un precario ATA con 36 mesi, ma ad assumere quelli come te Renzi non ci pensa neppure lontanamente? Sai che ti dovrebbero garantire l’assunzione ed un risarcimento? Fai ricorso.
9. Sei stato assunto in qualità di docente 1, 5, 10, 20 o 30 anni fa, ma solo perché vuoi fare domanda di trasferimento (magari per un cambio di domicilio) verrai spedito in un ‘ambito territoriale’, dovendo pellegrinare fra i dirigenti di una rete di scuole relativa ad un territorio di 300.000 abitanti nella zona della tua nuova abitazione per pietire un (incerto) incarico triennale? Lo sai che nella tua scuola perderai tu il posto, mentre lo conserveranno tutti i colleghi dell’organico funzionale appena arrivati, perché la loro tipologia di ‘contratto’ è diversa dalla tua e vale per un incarico triennale che non può essere interrotto? Lo sai che queste norme punitive, in tutto il pubblico impiego, sono previste solo per gli insegnanti e non per gli altri lavoratori? Fai ricorso per disparità di trattamento.
10. Sei stato assunto prima della L. 107 (magari anche 15 anni fa) e, se ti dovesse servire, non potrai più fare domanda di trasferimento per una titolarità su sede, neppure se cambi provincia, finendo quindi su un ‘ambito territoriale’ soggetto ad incarico triennale, mentre i neo-assunti delle fasi ‘zero’ ed ‘A’ potranno ottenere la titolarità? Fai ricorso per disparità di trattamento.
11. Sei ancora precario, ma ti hanno assicurato che il prossimo anno verrai assunto. Sai che verrai spedito in un ‘ambito territoriale’, dovendo pellegrinare fra i dirigenti di una rete di scuole relativa ad un territorio di 300.000 abitanti per pietire un (incerto) incarico triennale? Sai che in quella fase sarai soggetto a licenziamento unilaterale da parte del dirigente? Secondo le norme vigenti ai vincitori di concorso non spetta solo l’assunzione in un organico regionale (e poi territoriale), ma anche una sede di servizio certa (titolarità) alla fine dell’anno di prova. Fai ricorso.
12. Sai che chi finisce negli ambiti territoriali, a discrezione del dirigente scolastico, potrà dovere ogni tre anni rifare domanda per l’incarico triennale finendo obbligatoriamente in mobilità? Sai cosa succederà ai perdenti posto? Finiranno in mobilità sull’ambito territoriale, ma non potranno chiedere la conferma della sede dopo i primi tre anni perché non esistono più precedenze per i perdenti posto. Fai ricorso.
13. Lo sai che chi farà un passaggio di cattedra o di ruolo finirà (cosa inaudita) negli ambiti territoriali? Se sei in questa situazione, fai ricorso.
La battaglia legale contro l’applicazione della L. 107/2015 entra ora nel vivo. La legge è palesemente anticostituzionale, assolutamente in contraddizione con le normative (pattizie e non solo) relative allo stato giuridico dei docenti e crea una serie infinita di disparità di trattamento. Questa serie di ricorsi scopre solo la punta dell’iceberg di un contenzioso senza fine, al quale, nel silenzio generale delle altre OOSS, aggiungiamo una specifica nuova ‘casistica’ ogni giorno che passa. Con questi ricorsi, contiamo di far rinviare alla Corte Costituzionale questa legge inemendabile.
L’Unicobas continuerà con determinazione a fare la sua parte anche sul piano giudiziario, con la stessa determinazione che ci ha portato, solo quest’anno, ad ottenere quattro importanti ed innovative sentenze.
Con sentenza emessa il 4.6.2015 il Giudice del Lavoro, per la prima volta, trattandosi di una controversia sulla quale la giurisprudenza non si è ancora pronunciata, ha riconosciuto il diritto del personale scolastico assunto a tempo determinato ai miglioramenti economici, i cd. gradoni, previsti in occasione di ogni rinnovo della contrattazione collettiva del comparto “Scuola” ed ha liquidato a tale titolo € 10.730,00 pro-capite. È stato affermato il principio secondo il quale la ricostruzione di carriera deve avvenire non in base ai parametri ai quali è solito attenersi il MIUR, ma sulla scorta dell’intero precariato, ivi compresa la maggiorazione stipendiale correlata al terzo anno di servizio disconosciuta dall’accordo del 19.11.2011.
Il Giudice di legittimità, con sentenza del gennaio 2015, ha accertato che ai precari è dovuto, dopo il terzo rinnovo del contratto, il risarcimento del danno esistenziale, quantificabile presuntivamente, in funzione del patema d’animo, personale e familiare, correlato all’incertezza del rinnovo del contratto a termine, dell’eventuale sede di destinazione, degli orari di cattedra, etc.
Sempre nel Gennaio 2015, è stato accolto il ricorso per la cessazione della trattenuta del 2,5% sulle retribuzioni mensili del personale stabilizzato, a far data dall’1.1.2001, nonché della restituzione del maltolto (interessi compresi), in materia relativa alla differenza di trattenuta fra tfs e tfr.
Infine, con sentenza del 3.12.2015, altro Giudice di merito ha riconosciuto il risarcimento degli scatti non percepiti, ad altri precari, nel periodo intercorrete fra il 1° Ottobre 2004 ed il 30 Novembre 2014, liquidando loro circa 9.000 euro a testa, con piena vittoria di spese ed onorari.
PER ADERIRE AI RICORSI PRENOTARSI PRESSO LA SEDE NAZIONALE UNICOBAS, V. CASORIA, 16 ROMA inviando una mail a: unicobas.rm@tiscali.it o telefonando al tel. 067026630 (h. 9.00 – 12.00 e 16.00 – 20.00) fornendo nominativo, telefono e mail. Sarete richiamati.
Stefano d’Errico (Segretario Nazionale dell’Unicobas)