Cib Unicobas

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CGIL, CISL, UIL e SNALS contro il diritto d’assemblea

Come si legge nella nota qui riprodotta, i segretari regionali del Lazio di CGIL, CISL, UIIL, SNALS segnalano al Direttore Regionale un Dirigente scolastico ‘reo’ di aver concesso un’assemblea sindacale in orario di servizio nella provincia di Roma (a Civitavecchia) perché “richiesta da un solo componente la RSU (eletto nelle liste Unicobas)”. Una vera e propria VERGOGNA, perché: 

a) il Dirigente in questione non ha fatto che il proprio dovere democratico, suffragato da 18 sentenze che PROPRIO SU QUESTO ARGOMENTO HANNO DATO RAGIONE ALL’UNICOBAS e ribadito il diritto della singola RSU ad indire assemblee sindacali, così come statuito dall’art. 20 dello Statuto dei Lavoratori e dall’art. 2, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale Quadro 7/8/1998 SULLA COSTITUZIONE DELLE RSU NEL PUBBLICO IMPIEGO (accordo intercompartimentale sottoscritto proprio da CGIL, CISL, UIL, SNALSCONFSAL);

b) la nota in oggetto è tendenziosa e fuorviante, in quanto tira in ballo l’art. 8 del citato CCNQ che nulla rileva su chi abbia titolo ad indire assemblee in orario di servizio, mentre omette di menzionare l’art. 2 che TESTUALMENTE recita: “Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell’ art 10” (appunto le RSU);

c) infatti non si può accusare un dirigente di aver agito fuori dalle ‘corrette relazioni sindacali’ quando le stesse OOSS che lo rimproverano hanno sottoscritto un CCNQ il quale (testualmente) afferma che le RSU hanno titolo ad indire assemblee sindacali CONGIUNTAMENTE o DISGIUNTAMENTE (come peraltro recita anche la L. 300/70);

d) il Tribunale di Civitavecchia si è espresso per ben 5 volte sulla questione, con condanne esemplari ex art. 28, L. 300/70 (comportamento antisindacale) per i Dirigenti che, ascoltando le sirene di questi sindacati (uno dei quali, lo SNALS, nel 2004, era stato cacciato dal Giudice di merito mentre pretendeva di presenziare all’udienza senza legittimazione alcuna) avevano in passato negato l’assemblea alle RSU dell’Unicobas;

e) organizzazioni sindacali le quali, invece di usare forze e militanti per curare gli interessi di docenti ed ata (senza CCNL da ormai 10 anni), trovano il tempo per provare a SEQUESTRARE ai lavoratori le 10 ore annue di assemblea retribuita in orario di servizio, cercando d’imporre loro di fruirne UNICAMENTE quando ad indirle sono i soli firmatari di contratto (contratti peraltro dequalificanti che ci hanno portati all’ultimo livello retributivo della UE), SI DEFINISCONO DA SOLE.


 
UNA LUNGA STORIA GIUDIZIARIA. 

Nonostante il tentativo di negare le assemblee in orario di servizio al sindacalismo di base fosse già stato avviato in precedenza, e DICHIARATO ILLEGITTIMO da varie sentenze  

DAL CONTRATTO SCUOLA SOTTOSCRITTO IL 15 MARZO 2001 (art. 13, lettera b) IN POI viene ancora pedissequamente ribadita la disprezzabile affermazione che le assemblee potrebbero essere indette “dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti“. 

Questo abuso messo in atto dalla dittatura dei firmatari contratto CGIL, CISL, UIL, SNALS è stato dichiarato NULLO da:  

  • Sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 28/5/2001 .  La sentenza afferma esplicitamente: “Quanto al diritto di indire assemblee sindacali, esso, quindi, deve essere riconosciuto non solo alla RSU in quanto tale, bensì anche alle singole associazioni sindacali elette in seno alla RSU”. La sentenza dichiara “non rilevante l’art. 13 del CCNL 15/3/2001”. 

La sentenza del Giudice del Lavoro di Civitavecchia del 28/5/2001 è stata poi confermata dalla  

  • Sentenza del Tribunale di Pinerolo del 29 novembre 2001 .  Il Giudice, con una motivazione ineccepibile, dichiara “nullo” l’art. 13 del CCNL 15/3/2001 ed afferma esplicitamente:  “Posto che quod nullum est nullum producit effectum, un atto fondato su una norma contrattuale affetta da nullità è di per sé ingiustificato e, se contrasta con norme di legge e di contratto altrimenti applicabili, è illegittimo. “.  Infine il Giudice ordina al Ministero dell’Istruzione “di consentire assemblee sindacali retribuite in orario di servizio, a richiesta dei singoli componenti delle RSU, in locali idonei di pertinenza del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, anche se ubicati all’esterno (di taluno) degli istituti scolastici (di alcuni) dei richiedenti”.

Il Tribunale di Pinerolo ha poi respinto in data 2 maggio 2002 la pretestuosa ed infondata opposizione dell’Avvocatura dello Stato alla sentenza del 29/11/2001:  

A conferma delle sentenze precedenti è intervenuta quindi una nuova: 

A proposito dell’art 13 del CCNL 15/3/2001 il Giudice dichiara in maniera ineccepibile:  “a nulla rileva il disposto dell’art. 13 del contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola del 15 marzo 2001, sia perché porterebbe a sopprimere di fatto i diritti previsti e disciplinati dal titolo III dello Statuto dei Lavoratori, sia perché attribuirebbe alla pubblica amministrazione, attraverso la scelta di sottoscrivere il contratto con date organizzazioni sindacali, il potere di scegliere altresì le organizzazioni che possono beneficiare o meno delle prerogative sindacali normativamente riconosciute, ciò che rappresenta, all’evidenza, una conseguenza inaccettabile”.  Inoltre il Giudice chiarisce che: “l’indizione dell’assemblea in una scuola diversa da quella di pertinenza della RSU non può considerarsi illegittima.”  Il Giudice conclude ordinando di “di riconoscere a richiesta del rappresentante eletto RSU dell’Unicobas il diritto di indire assemblea sindacale in orario di servizio anche fuori dai locali della scuola”. 

Il Giudice ordina al Ministero dell’Istruzione la cessazione del comportamento posto in essere nei confronti del sindacato UNICOBAS, consentendo al componente R.S.U. eletto nelle liste del sindacato Unicobas di indire assemblee sindacali in orario di servizio. Come si evince dal lungo elenco che segue, ciò è ormai giuridicamente LAPALISSIANO. Esplicitamente riconosciuto in primis dalla

  • Sentenza del Tribunale di Roma del 16 dicembre 2002 
  • Il Tribunale di Livorno, con sentenza del 23/7/2003, CONFERMA la sentenza del 18/5/2002,  depositata il 18/8/2003, e ribadisce la piena legittimità delle assemblee sindacali in orario di servizio indette dai rappresentanti RSU dell’Unicobas, respinge la pretestuosa e infondata opposizione del Ministero dell’Istruzione e ne conferma la condanna per attività antisindacale. Il Giudice del Lavoro di Livorno conferma così il diritto della singola componente RSU di indire assemblea  in orario di servizio.  
  • Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza del 19/9/2003 conferma la sentenza del 28/1/2002, ribadendo la piena legittimità delle assemblee sindacali in orario di servizio indette dai singoli rappresentanti RSU dell’Unicobas congiuntamente con il Coordinamento delle RSU dell’Unicobas, anche in sede diversa da quella dell’Istituto di appartenenza, e respinge la pretestuosa e infondata opposizione del Ministero dell’Istruzione e ne conferma la condanna per attività antisindacale. 

Il 15 dicembre 2003 il Tribunale di Firenze ha ribadito ancora una volta che il diritto di indire assemblea spetta al singolo componente della RSU: 

Il 5 febbraio 2004 il Tribunale di Civitavecchia ha ribadito ancora una volta che il diritto di indire assemblea spetta al singolo componente della RSU:  

Il Giudice, applicando in maniera ineccepibile lo Statuto dei Lavoratori e il CCNQ 7/8/1998, evidenzia che, alla luce di tali norme,  “a nulla rileva il disposto dell’art. 8 del CCNL del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005”.

Ma la più IMPORTANTE SENTENZA (destinata a fare giurisprudenza) è questa:  

  • Sentenza della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE n. 1892 del 1 febbraio 2005 . Testualmente, vi si legge: “L’autonomia collettiva quindi può spaziare nell’ambito delle prerogative sindacali prevedendone di nuove e diverse rispetto a quelle contemplate dalla normativa di sostegno posta dal titolo III dello Statuto dei lavoratori, ma senza giungere a riconoscere ad un sindacato, o a determinati sindacati, una situazione differenziata di vantaggio che lo collochi ingiustificatamente quale interlocutore privilegiato del datore di lavoro sì da qualificarlo quale sindacato di comodo”, perciò “…il diritto di indire l’assemblea è riconosciuto al singolo componente della r.s.u. e non già a quest’ultima come organismo a funzionamento necessariamente collegiale”, poiché: “la prerogativa prevista dall’art. 20 Stat. lav. in favore delle r.s.a. non richiedeva che l’indizione dell’assemblea fosse necessariamente congiunta potendo le riunioni sindacali essere convocate ‘singolarmente o congiuntamente’”.

In seguito, è stato più volte ribadito il diritto del SINGOLO COMPONENTE DELLA RSU d’indire l’assemblea dei lavoratori in orario di servizio:



  Principi generali:

I singoli componenti delle RSU hanno diritto di indire l’assemblea sindacale in orario di servizio nella loro istituzione scolastica o anche in altra sede .  

Lo dicono testualmente:sia l’art. 20 della L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) sia l’art. 2, comma 2, del CCNQ 7/8/1998 SULLA COSTITUZIONE DELLE RSU NEL PUBBLICO IMPIEGO (accordo intercompartimentale sottoscritto da CGIL, CISL, UIL, CONFSAL): “Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di inFa>%C dai soggetti indicati nell’ art 10”. Infatti, al primo posto nell’elenco di cui all’art. 10 figurano i “componenti delle RSU”.  

Il CCNQ 7/8/1998 vale in tutto il pubblico impiego.

Accordi e contratti di comparto non possono peggiorare i diritti acquisiti con le leggi o negli accordi di primo livello.  

RIASSUMENDO: CIVITAVECCHIA, Giudice Ciani, 5.2.2004: “Per completezza giova, inoltre, evidenziare che a nulla rileva il disposto dell’art. 8 del CCNL del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e per il primo biennio economico 2002/2003, secondo cui (v., in precedenza l’art. 13 del CCNL del 15 marzo 2001 e l’art. 13 del CCNL del 1995) “le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno: … b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti con le modalità dell’art. 8 comma 1 dell’accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998″, sia perché porterebbe a sopprimere di fatto i diritti previsti e disciplinati dal titolo III dello Statuto dei Lavoratori, sia perché attribuirebbe alla pubblica amministrazione il potere di scegliere, attraverso la scelta di sottoscrivere il contratto con date organizzazioni sindacali, il potere di scegliere altresì le organizzazioni che possono beneficiare o meno delle prerogative sindacali normativamente riconosciute, ciò che rappresenta, all’evidenza, una conseguenza inaccettabile. Per tutti i motivi sopra esposti deve, dunque, essere dichiarata l’antisindacalità della condotta denunciata e, per l’effetto, devesi ordinare al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, al provveditorato agli Studi di Roma ed al Dirigente Scolastico della Scuola media statale G. Carducci di Civitavecchia di cessare il predetto comportamento, di riconoscere a richiesta del rappresentante eletto RSU dell’Unicobas il diritto di indire assemblea sindacale in orario di servizio, di concedere, a richiesta della rappresentante eletta RSU in rappresentanza dell’Unicobas, locali idonei per lo svolgimento di assemblee sindacali in orario di servizio”.