Cib Unicobas

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MODULISTICA PER SOPRAVVIVERE ALLA DAD E COMBATTERNE IL MITO DELETERIO, NONCHÈ L’USO AUTORITARIO DELL’EMERGENZA

Chi non vuole soggiacere alla Dad come pare a lor signori (comprese programmazioni da rifare su comando del dirigente, piattaforme scelte dal dirigente, lezioni imposte, mancato rispetto delle pause previste dal DL 81/08, superamento o frazionamento sull’intera giornata dell’orario canonico, etc.), riunioni “on-line” non previste dal Collegio e ad libitum, con pretese illegittime, continui incontri con rappresentanti di classe e genitori, violazioni della privacy (anche degli alunni) ed esposizione dei docenti a sanzioni, gruppi Whatsapp, pubblicizzazione delle mail personali, esposizione a ricorsi, anche a causa di valutazioni sommative (con i voti) invece che formative, imposizione agli ata sulla sanificazione (che spetta alle Asl), firma fiscale sul registro elettronico e 10mila altri abusi, dovrà farcelo sapere e, previa ISCRIZIONE, li sosterremo e manderemo loro l’atto giusto.

GLI ATTI DI RIMOSTRANZA NON LI FAREMO GIRARE, altrimenti ce li copiano e non ci abbiamo lavorato tanto per fornirli a faccendieri o ad azzeccagarbugli vari capaci solo di inquinare e rovinare la campagna per il rispetto della scuola pubblica e della funzione docente.

Inizialmente col decreto legge 22 dell’8 aprile il governo ha cercato in modo dilettantesco di imporre la DAD per legge, violando tutta la normativa che poteva essere violata, costituzione compresa. Questo può avvenire solo in tre casi: decretazione di legge marziale (ma non siamo in guerra), colpo di stato (ma apparentemente non risulta), idiozia politica di dilettanti allo sbaraglio che “ci provano” pensando che il resto della popolazione sia tutta al loro livello. Poi, con il Decreto Legge dell’8 Aprile e con la conversione in legge del Decreto n.° 18 del 17 Marzo, avvenuta il 24 Aprile, l’imposizione s’è fatta norma. Una norma del tutto singolare. Con il Decreto Legge n. 22, dell’8 Aprile 2020, art. 2, comma 3, viene disposto un nuovo obbligo (prima assolutamente non previsto ed ancora non presente nel mansionario contrattuale vigente), secondo il quale “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza (…) il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione”, anche se questo collide con quanto determinato “dal quadro contrattuale e normativo vigente” (sic! – ibid., pilatescamente citato – e poi negato – nello stesso comma). Con la conversione in legge del DL n. 18 del 17 Marzo 2020, avvenuta il 23 Aprile u.s., a causa di un emendamento dell’On. Granato, 5 Balle, l’art. 73 recita: «2-bis. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297». Ma curiosamente (!!!) per le scuole e solo per le scuole non è specificato che il presidente debba garantire la certezza dell’identificazione e la sicurezza delle comunicazioni, anche se invece, per le norme generali di “Buon andamento della Pubblica Amministrazione” questa incombenza resta comunque in carico a chi presiede le riunioni.

Questa situazione comporta e comporterà per il futuro enormi problemi per i lavoratori della scuola, problemi creati da Governo e Ministero e gestiti dai dirigenti scolastici (DS). Per questo occorre avere a disposizione strumenti agili per opporsi ogni volta che i DS cercano di imporre, tramite circolari e ordini di servizio, cose che debordano comunque o continuano a negare la normativa vigente.

Bisogna aver presente però che i DS in questa situazione di deregulation si muovono in modo scomposto e quindi è impossibile prevedere nei minimi dettagli il loro comportamento, per cui la modulistica che proponiamo (dichiarazioni da mettere a verbale ed atti di rimostranza) va in parte adattata alla situazione.

Quindi, in sostanza l’unica novità al momento riguarda l’obbligo di mantenere anche a distanza il rapporto educativo e didattico con gli allievi esercitando la didattica a distanza nel modo in cui i docenti lo ritengono più opportuno, grazie ancora alla libertà di insegnamento prevista dall’art. 33 della Costituzione (e non solo).

Alcuni  DS stanno cercando di violare la libertà di insegnamento in vari modi, chi cercando d’imporre autoritariamente proprie delibere al Collegio docenti (che il Collegio ha titolo comunque a respingere), modifiche d’autorità senza passaggi negli organi collegiali al funzionamento didattico ed alla programmazione, senza tener conto che l’art. 7 c. 2 lett. a) del Testo Unico prevede che questo può avvenire solo “nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente” .

Altri DS addirittura cercano di “bypassare” il Collegio docenti facendo deliberare ai Consigli di classe altre sostanziali modifiche alla didattica, tramite verbali preconfezionati e non votati né dal Collegio, né dai Consigli.

Quindi in questa fase è opportuno mantenere gli occhi aperti perché, anche se queste riunioni collegiali a distanza non sono previste dal CCNL, dalle norme sullo stato giuridico e da quelle che regolano gli Organi Collegiali, ora sono state validate autoritativamente per legge (mentre, prima del 23 Aprile le note 278 e 279 del Ministero non erano fonti di diritto – vedi sentenza n° 23031 del 2/11/2007 della Cassazione a sezioni riunite). Quindi, se la cosa non vale per il pregresso, da oggi una volta che questi organi si riuniscono a distanza e deliberano con tanto di verbali sottoscritti è difficile poi sottrarsi a quanto viene statuito se non si è fatta mettere a verbale un dichiarazione motivata di disimpegno. Ciò perché anche i giudici sono suggestionati dalla emergenza e dalla deregulation in atto e quando la maggioranza dei lavoratori o chi per loro (vd. L’opera nefanda dei sindacati “pronta-firma”) concordano qualcosa, chi non è d’accordo ed è in minoranza, in tribunale non ha scampo: la storia e l’esperienza ce lo hanno insegnato.

Perciò bisogna valutare molto bene l’ordine del giorno e le intenzioni del DS e capire quale dovrà essere la posizione da sostenere per stopparlo, e con quale atto di rimostranza preventivo (ad esempio sulla questione dei voti, della propria e dell’altrui privacy, delle norme sulla sicurezza relativamente ai tempi massimi di esposizione ai videoterminali, delle carenze ed instabilità sia nelle proprie connessioni che in quelle degli alunni, o del materiale necessario, delle spese, dell’usura, dei possibili ricorsi in caso di valutazione sommativa e docimologica anziché formativa, dell’imposizione immotivata ed illegittima di una moltiplicazione delle riunioni non calendarizzate dal Collegio, comprese quelle con famiglie e rappresentanti di classe, o di assurde richieste come quella di mettersi a disposizione su Whatsapp, fornire la propria mail personale ad alunni e genitori, lavorare “a macchia di leopardo” e/o molto di più dell’orario canonico e senza che si tenga conto dei tempi di lavoro necessari dettati dalla preparazione della strumentazione per la didattica a distanza e delle pause obbligatorie, che vanno ricomprese nell’impegno orario).

Va comunque tenuto presente che il citato Decreto 22 prevede il lavoro agile anche per i docenti, non solo per la didattica a distanza ma anche per le attività funzionali all’insegnamento, riunioni comprese, ma che non può avvenire sforamento obbligatorio alcuno delle 40 ore annue ad esse dedicate.

Il PRINCIPALE STRUMENTO per far fronte allo strapotere dei DS è l’ATTO DI RIMOSTRANZA previsto dall’art. 17 del DPR 10/01/1957 n. 3, cioè di fronte ad un ordine di servizio illegittimo (anche le circolari hanno valore di ordine di servizio) ci si può opporre. Se poi l’ordine di servizio viene reiterato bisogna eseguirlo, ma immediatamente dopo si può procedere con un’azione legale appoggiata dal sindacato. È l’unico modo per combattere efficacemente e far decadere la prassi autoritaria seguita dal Ministero e dai dirigenti.

L’atto di rimostranza non è obbligatoriamente alternativo alla dichiarazione, possono essere utilizzati entrambi, prima la dichiarazione e poi l’atto di rimostranza, a seconda dei casi.

Abbiamo individuato dei casi tipici per la modulistica:

  1. didattica a distanza imposta come dal vivo: stessi o maggiori orari, firma, assenze allievi sul registro, voti, etc.; programmazioni, lezioni e piattaforme imposte e controllate dal Dirigente;
  2. rimostranze formali da presentare all’inizio dei Collegi telematici a seconda dell’ordine del giorno previsto;
  3. obbligo di firma “fiscale” sul registro elettronico;
  4. moltiplicazione delle riunioni (anche con famiglie e rappresentanti di classe);
  5. obbligo di voto telematico; presunto obbligo di valutazione sommativa e non formativa (con tutti i rischi del caso);
  6. obbligo di “sanificazione” per il personale Ata (invece in carico alle Asl)

Nel caso che il DS non si fermi neanche di fronte ad un atto di rimostranza di un nostro iscritto,  l’Unicobas valuterà la situazione consultandosi con i propri legali per vedere se è il caso di procedere con una diffida o adire direttamente il Tribunale del lavoro.